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Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna
Care Colleghe, cari Colleghi,

i nuovi adempimenti per gli Iscritti agli Ordini Professionali, introdotti dal c.d. decreto liberalizzazioni, a seguito dell’approvazione della Legge n. 27/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1” hanno subito alcune modifiche e precisazioni.
Il consulente fiscale dell’Ordine ha tratteggiato le principali novità per la nostra professione:
  • Assicurazione
L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa è riferito ai soli lavoratori autonomi (in forma individuale o associata) e non ai dipendenti. La polizza non deve possedere requisiti specifici ma solo essere "idonea": tale idoneità deve essere valutata in concreto, ossia tenendo conto delle caratteristiche della specifica attività esercitata.
Poichè - come prevede la legge - l'obbligo di stipulare una polizza è "a tutela del cliente", la polizza dovrebbe coprire tutti i rischi cui è soggetto il Cliente e non altri soggetti terzi (locatore, dipendenti...). Si può immaginare anche una lettura più restrittiva che limita la copertura dei soli rischi derivanti dal concreto esercizio della professione, con esclusione pertanto dei rischi più generali (ad esempio: infortunio del cliente all'interno dello studio); tale lettura della norma è suggestiva, ma un po' troppo letterale dal punto di vista interpretativo e di ridotta utilità dal punto di vista pratico, poichè la copertura dai rischi generali è di solito poco costosa per uno studio professionale.
  • Pattuizione del compenso
E' obbligatorio:
- pattuire (cioè concordare) il compenso per le prestazioni professionali
- svolgere tale pattuizione al momento del conferimento dell'incarico
- rendere noto al Cliente la misura del compenso con un preventivo di massima
- rendere esplicite tutte le voci di costo, comprendendo anche spese, oneri e contributi

Non è obbligatorio:

- farlo per iscritto

E' obbligatorio:
- informare il Cliente sul grado di complessità dell'incarico
- fornire le informazioni utili al Cliente circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico (in realtà questa casistica poco si adatta alla professione tipica dello psicologo)
- comunicare i dati della polizza assicurativa

Approfondendo la questione del preventivo di massima, la legge dice che la pattuizione deve avvenire al momento del conferimento dell'incarico e pertanto - se possibile - prima che l'incontro con il Cliente si trasformi in un vero e proprio "colloquio", essendo quest'ultimo a tutti gli effetti una prestazione professionale. E' immaginabile infatti che prima ancora di conferire l'incarico il professionista si accerti se le prestazioni richieste rientrano o meno nel novero di quelle che egli è in grado ed intende prestare. Il preventivo potrebbe consistere nell'indicazione del tipo e del numero di prestazioni (in altri casi del tempo) necessari al compimento dell'incarico nonchè del compenso richiesto per ciascuno di questi e del compenso complessivo. Insieme al compenso tout-court, il professionista indicherà le spese che egli addebiterà al Cliente per legge o per prassi (contributo Enpap, imposta di bollo, IVA laddove applicata...).

Esempio di una situazione-tipo: il professionista incontra il potenziale cliente e chiede a quest'ultimo di esporre le ragioni per cui egli ritiene utile o opportuno richiedere una prestazione professionale. In tale fase è ragionevole che il professionista interloquisca con il potenziale cliente attraverso richieste di precisazioni e domande. Quando il professionista ritiene di aver compreso i contorni della richiesta e di essere in grado di indicare un percorso professionale in grado di soddisfarla, interrompe la fase preliminare e chiarisce al Cliente il contenuto della prestazione complessiva. Il professionista in tale esposizione preciserà il grado di difficoltà della prestazione (esempio: si tratta di una prestazione ampiamente codificata e già resa a numerosi altri Clienti), la durata dell'intera prestazione (esempio: 4 mesi), le modalità pratiche di intervento (esempio: un incontro ogni 10 giorni per un totale di 12 incontri e redazione di una sintesi scritta finale) ed il compenso. Quest'ultimo dovrebbe essere precisato nei termini complessivi (esempio: 958,80 euro comprensivo di contributo Enpap per 18,80 euro) e particolari (71,40 euro ad incontro comprensivo di contributo Enpap 1,40 euro e 102,00 euro per la relazione comprensivo di contributo Enpap per 2,00 euro) ed accompagnato dalle spese previste (esempio: rimborso spese viaggio euro 25,50 comprensivo di contributo Enpap per 0,50 euro ad incontro per un totale di 306 euro comprensivo di contributo Enpap per 6,00 euro). Egli preciserà inoltre - se del caso - che, al verificarsi di determinate circostanze attualmente di incerta realizzazione, la prestazione potrebbe avere una durata superiore fino ad un massimo di tot settimane e quindi un costo aggiuntivo di tot euro comprensivo di contributo Enpap per tot euro.

Infine, al contrario di quanto stabilito in precedenza del Decreto Legge n. 1/2012,  l'infrazione agli obblighi sopra indicati non costituisce più illecito disciplinare.
  • Formazione
Non sono state introdotte novità dalla legge in questione per quanto concerne la formazione continua (ECM).

Cordiali Saluti,
Manuela Colombari
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