Detraibilità spese sanitarie e POS

Informazioni aggiornate al 25.05.2022

La Legge di Bilancio (LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160) entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ha introdotto l’obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per poter detrarre le spese sanitarie (Art. 1, commi 679-680).
Fanno eccezione solo le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto i cittadini per detrarre al 19% le spese sanitarie sostenute per prestazioni di psicologi o psicoterapeuti liberi professionisti NON potranno più pagare in contanti ma dovranno utilizzare mezzi di pagamento tracciabili, tra i quali bonifico, assegno, bancomat e carta di credito.
Occorre quindi informare i pazienti della novità. Per comodità abbiamo inserito l’informativa nei moduli per il consenso informato e pattuizione del compenso (clicca qui) e nei modelli Psy 2019 (clicca qui).

Inoltre, poiché per le fatture emesse dal 2020 occorrerà indicare sul Sistema Tessera Sanitaria se il pagamento è avvenuto in forma tracciabile o meno, pare opportuno che il professionista tenga nota della modalità di versamento del compenso, pur non essendo obbligatorio inserirla in fattura.

N.B. La data della fattura non può essere successiva alla data del pagamento, quindi, ad esempio, se il paziente sceglie di effettuare un bonifico bancario ma il professionista preferisce emettere fattura dopo aver verificato l’effettivo accredito sul c/c, è possibile rilasciare inizialmente una nota pro-forma ed emettere la fattura successivamente, nella medesima data nella quale è stato effettuato il bonifico.

Vi è inoltre la possibilità di emettere fattura differita (art.21 comma 4 lettera a, DPR 633/1972), in caso di “prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime". Quindi, se viene emessa "idonea documentazione" relativa alla prestazione resa (ad esempio una nota pro-forma o una nota di prestazione resa), è consentito riepilogare in un'unica fattura tutte le prestazioni rese e/o incassate nel mese, purché la fattura rechi il dettaglio delle operazioni (meglio ancora se reca anche il dettaglio dei documenti idonei emessi).

Parallelamente, per i professionisti rimane in vigore l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di credito e di debito e dal 30 giugno 2022 diventerà applicabile la sanzione prevista in materia di mancata accettazione dei pagamenti elettronici: 30 euro per ogni pagamento elettronico non accettato più il 4% del valore del pagamento elettronico non accettato.

Tuttavia segnaliamo un'autorevole interpretazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF), secondo la quale quello del POS non corrisponderebbe ad un vero e proprio “obbligo”, quanto piuttosto ad un “onere” che – nelle intenzioni del Legislatore – dovrebbe semplificare e facilitare per l’utenza il pagamento delle prestazioni professionali, fermo restando il ruolo centrale ed imprescindibile che assume l’accordo di entrambe le parti della prestazione professionale (paziente/cliente e psicologo) per la individuazione della forma di pagamento preferita. Secondo il CNF, infatti, la norma “non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati  (ma lo stesso può dirsi per tutti i liberi professionisti e, quindi, anche per gli psicologi: ndr) dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.
 
Per i professionisti che desiderassero dotarsi di un POS, i parametri da considerare sono:
  • acquisto oppure noleggio dell’apparecchio
  • contratto vincolante per un certo numero di mesi o recesso immediato
  • commissioni sulla transazione e/o canone fisso
  • obbligo di legarsi a una determinata banca oppure possibilità di usare il POS per ricevere pagamenti su qualunque banca
  • funzionamento in mobilità (con il cellulare) o “apparecchio” fisso, che può essere usato in un solo luogo
In linea di massima:
  • chi prevede di usare il POS per ricevere pochi pagamenti potrebbe optare per soluzioni senza costi fissi, che di solito hanno commissioni più elevate sulle transazioni;
  • chi prevede un uso intensivo potrebbe valutare più convenienti soluzioni a canone fisso e commissioni basse o assenti.
Nella pagina del sito dedicata alle convenzioni abbiamo pubblicato diverse offerte per soluzioni POS riservate alle iscritte e agli iscritti al nostro Albo.
Puoi trovare tutte le informazioni nella sezione SERVIZI PER I PROFESSIONISTI alla voce “Servizi agli Iscritti” > “Convenzioni” (clicca qui), accessibile previo login con SPID o CIE all’area riservata del sito.
Se intendi acquistare una soluzione POS ti invitiamo a consultare tutte le offerte disponibili. Per agevolarti nella scelta, abbiamo realizzato una Tabella comparativa delle offerte POS.
Segnaliamo inoltre che anche l’ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi ha attivato convenzioni per soluzioni POS.

Precisiamo che, ai sensi dell’art. 62 comma 1 del Decreto legislativo n. 206 del 2005, le spese di commissione del POS non possono essere addebitate al paziente. Dal 1° luglio 2020 i professionisti potranno beneficiare di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sui pagamenti ricevuti da consumatori finali con carte di credito, di debito e prepagate. Maggiori informazioni qui.

Specifichiamo infine che, nonostante non vi sia l’obbligo tributario di legge di possedere un conto corrente dedicato per i professionisti, è consigliabile non cointestare il proprio conto corrente a terzi per garantire ai pazienti un adeguato trattamento dei dati personali.