Obbligo di Fatturazione Elettronica B2B e B2C

Informazioni aggiornate al 08.01.2024

L’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore dal 1° gennaio 2019 e riguarda sia l’emissione di fatture verso clienti e pazienti (fatturazione attiva), sia la ricezione di fatture da parte dei fornitori (fatturazione passiva).
Vige tuttavia il divieto di emettere fatture elettroniche per le operazioni SANITARIE effettuata da soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, anche in caso di opposizione del paziente alla trasmissione al STS
Chi fosse seguito da un Professionista/Consulente nello svolgimento degli adempimenti fiscali è bene che valuti insieme a questo quali scelte compiere.
Di seguito sono riportate le informazioni principali relative all’obbligo di fatturazione elettronica.

LA FATTURAZIONE ATTIVA (fatture emesse)
Chi è tenuto all’obbligo di fatturazione elettronica
Tutte le fatture dovranno essere del tipo "FATTURA ELETTRONICA" con l'eccezione delle fatture:
  • emesse dagli operatori che applicano il cosiddetto “regime di vantaggio” o "regime dei minimi" di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
L'obbligo entra invece in vigore dal 1° gennaio 2024 per tutti i professionisti che adottano il regime cosiddetto "forfetario" a prescindere dal volume di ricavi/compensi.

Rimane tuttavia in vigore anche per tutto l'anno 2024 (DL 30 dicembre 2023, n. 215) il divieto di emettere fatture elettroniche per le operazioni SANITARIE effettuata da soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, anche in caso di opposizione del paziente alla trasmissione al STS.
Precisiamo che tale disposizione, introdotta dall’articolo 10 bis del Decreto 119 del 23/10/2018, è oggetto di interventi normativi a cadenza regolare, generalmente nell’ambito del cosiddetto Decreto Milleproroghe di fine dicembre.

NB. L’esonero non vale se le fatture sono da emettere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni le quali non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino alla ricezione della fattura elettronica.

Naturalmente l'esonero vale per la fatturazione "attiva", cioè nei confronti dei Clienti, ma non vale per la fatturazione "passiva" cioè per gli acquisti, per i quali i suddetti contribuenti riceveranno fatture elettroniche, a meno che il loro fornitore a sua volta non operi nel regime di vantaggio o nel regime forfetario (per maggiori informazioni sulla fatturazione passiva consulta il relativo paragrafo in calce alla pagina).

La fattura in formato elettronico diventa quindi obbligatoria non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione (per maggiori informazioni sulla fatturaPA clicca qui), ma anche per le cosiddette operazioni:
  • Business To Business (B2B), cioè per transazioni di beni e servizi tra operatori IVA (imprese, liberi professionisti, ecc.);
  • Business To Consumer (B2C), cioè nei confronti di consumatori finali, come nel caso degli psicologi che svolgono prestazioni e fatturano direttamente a pazienti/clienti residenti in Italia.
Si ricorda che la "FATTURA ELETTRONICA" non è un file qualunque di tipo elettronico (ad esempio un semplice file pdf) ma un documento informatico, in formato strutturato (XML), trasmesso al cliente/paziente per via telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) contenente, oltre alle informazioni stabilite dall’articolo 21 DPR 633/1972, le ulteriori informazioni necessarie per il recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio.

Si precisa che le regole tecniche definite per le fatture elettroniche tra privati (B2B e B2C) sono differenti da quelle individuate per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni, per le quali restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it
Come si effettua l’emissione di una fattura elettronica
Per l’emissione della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione gratuitamente una serie di servizi. Occorre specificare, tuttavia, che essi richiedono di attuare una serie di passaggi piuttosto complessi e pertanto potrebbero risultare indicati per coloro che emettono un numero limitato di fatture. Tutte le informazioni utili relative alla fatturazione elettronica sono contenute all’interno di una specifica sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, in cui è pubblicata anche guida dedicata, disponibile a questo link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Fatturazione+elettronica/
Per eventuali chiarimenti o assistenza tecnica è possibile contattare l’Agenzia delle Entrate:
800 909696 (da telefono fisso)
06 96668907 (da cellulare)

Per evitare sanzioni, la fattura deve essere trasmessa al SDI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione fermo restando l’obbligo di indicare nella fattura la data di effettuazione dell’operazione in quanto diversa da quella di emissione.

In alternativa ai servizi dell'Agenzia delle Entrate, è possibile acquistare specifici software applicativi forniti da ditte specializzate che si avvalgono di “GESTORI AUTORIZZATI” oppure delegare ai commercialisti o agli intermediari abilitati (vedi paragrafo “Delega ai commercialisti e agli intermediari abilitati” in calce alla pagina). Il nostro Ordine ha attivato al riguardo convenzioni con diversi fornitori, in virtù delle quali gli Iscritti all’Albo possono usufruire di tariffe agevolate. Alcune ditte forniscono soltanto il servizio di fatturazione elettronica, altre convenzioni invece sono inerenti software gestionali che consentono anche la gestione dell’agenda e dell’anagrafica dei pazienti. L’elenco delle convenzioni è pubblicato a questa pagina (accessibile previo login all’area riservata).

Segnaliamo inoltre la convenzione stipulata tra l'Enpap e Digithera per il servizio di fatturazione elettronica che offre prezzi agevolati e un supporto specifico per la compilazione dei documenti. Tutti i dettagli sono pubblicati nell’Area Riservata del sito dell'ENPAP (www.enpap.it), alla voce “Convenzioni”.

Se si utilizzano i servizi dell’Agenzia delle Entrate, occorre innanzitutto effettuare la registrazione presso l’applicazione Fisconline per accedere al proprio cassetto fiscale, come già indicato in un vademecum elaborato dal nostro consulente fiscale a luglio 2018, disponibile qui; se si utilizzano i servizi forniti da ditte specializzate, è necessario seguire le loro istruzioni.

In fase di registrazione, chi decide di non utilizzare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate e sceglie di utilizzare uno specifico software acquistato privatamente può comunicare il Codice destinatario eventualmente associato al software prescelto (un codice di 7 cifre). Chi invece sceglie di utilizzare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate deve registrare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Anche la registrazione dell’indirizzo telematico può essere delegata al proprio commercialista (vedi paragrafo “Delega ai commercialisti e agli intermediari abilitati” in calce alla pagina).
Alcune indicazioni sulla fatturazione verso i pazienti
Considerando che la fatturazione nei riguardi di pazienti rappresenta il caso più frequente per la nostra categoria, si specificano di seguito alcune indicazioni pratiche suddivise in 3 fattispecie:
  1. Se il paziente è egli stesso soggetto all’obbligo di emettere fatture elettroniche potrà fornire un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente
  2. Se il paziente fornisce un indirizzo PEC occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore “0000000” (sette volte zero) e il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente: in tal modo il SDI  recapiterà la fattura elettronica al destinatario nella propria casella PEC.
  3. Se il paziente non fornisce alcun indirizzo PEC, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SDI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nell’area riservata che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito internet.
LA FATTURAZIONE PASSIVA (fatture ricevute)
Poiché molti operatori sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettroniche, occorre decidere come acquisire quelle emesse dai propri fornitori di beni e servizi.
L’Agenzia delle Entrate specifica che gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio (minimi) o nel regime forfettario non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute, anche se resta ferma la possibilità di sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo l'operatore sarà sicuro che le sue fatture passive elettroniche saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle. Se non viene scelta la conservazione elettronica, rimane obbligatoria la conservazione ordinaria.

In questo caso il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SDI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nell’area riservata che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito internet.
Per questi soggetti è quindi possibile scegliere tra due alternative:
  1. non comunicare alcun indirizzo PEC o codice destinatario ai fornitori: in questo caso il contribuente minimo/forfettario non è soggetto agli obblighi di conservazione;
  2. comunicare un indirizzo PEC o un codice destinatario ai fornitori: in questo caso il contribuente minimo/forfettario è soggetto agli obblighi di conservazione.
I soggetti che NON rientrano nel regime di vantaggio (minimi) o nel regime forfettario, invece, non sono esonerati dal ricevere fatture elettroniche pertanto dovranno necessariamente comunicare ai propri fornitori una casella di posta elettronica certificata (PEC) o un apposito codice (detto "codice destinatario").

La casella di posta elettronica certificata (PEC) può essere comunicata al fornitore e/o indicata nell'apposita sezione di Fisconline del Professionista. Tuttavia se non si effettua la registrazione su Fisconline sarà necessario dotarsi di un servizio di conservazione a norma di legge.
Il "codice destinatario" viene invece fornito a seguito di un specifico accreditamento al Sistema di Interscambio (SDI) TRAMITE UN GESTORE AUTORIZZATO ed è costituito da un codice numerico di 7 cifre. Il codice destinatario può essere comunicato al fornitore e/o indicato nell'apposita sezione di Fisconline del Professionista. In questo caso sarà invece possibile usufruire del servizio di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In alternativa al "fai da te", è possibile delegare un intermediario:
  • a inserire la PEC e/o il codice destinatario nell'apposita sezione di Fisconline del Professionista;
  • a gestire tutti i flussi o parte dei flussi di documenti che devono transitare per il Sistema di Interscambio (SDI).
DELEGA AI COMMERCIALISTI E AGLI INTERMEDIARI ABILITATI
È possibile delegare ai commercialisti e agli intermediari abilitati i servizi di:
  • Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
  • Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
  • Registrazione dell’indirizzo telematico
  • Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
  • Accreditamento e censimento dispositivi
La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca, e può essere conferita attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata agli utenti Entratel/Fisconline, oppure presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, maggiori informazioni al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/deleghe-servizi-online-fatturazione-elettronica/infogen-delegheservizi-fe