Mediazione Civile e Commerciale

La presente scheda informativa, dedicata alla disciplina della mediazione in materia civile e commerciale, è stata redatta con l’auspicio di poter contribuire a chiarire i profili di maggiore interesse per la nostra professione, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 180/2010.
Di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività, si procederà ad affrontare i punti essenziali della nuova normativa per poi soffermarsi sulle possibili prospettive di intervento per gli psicologi.
1. La Mediazione Civile e Commerciale: cos’è e quali materie riguarda
Da un punto di vista strettamente giuridico la mediazione viene definita come “l’attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ed il successivo D.M. n. 180/2010 hanno in parte riformato la materia della “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale” prevedendo l’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione in tutte le controversie in materia di:
- condominio;
- diritti reali (proprietà, usufrutto, uso ecc.);
- divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia;
- locazione, comodato, affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.


Ciò significa che, fermi restando i casi in cui le parti decidano volontariamente di rivolgersi ad un mediatore per tentare di raggiungere una soluzione bonaria in una lite tra loro insorta, nelle controversie riguardanti una delle materie sopra elencate il tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Fuori dai casi in cui il procedimento di conciliazione è indicato come obbligatorio dal Legislatore, le parti possono comunque decidere volontariamente di rivolgersi ad un mediatore per tentare di risolvere una lite tra loro insorta sia prima sia durante il processo.

Inoltre, la mediazione può essere sollecitata anche dal Giudice che, anche in sede di appello, può invitare le parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni.

In definitiva, ad oggi, la normativa sopra richiamata ha individuato tre tipologie di mediazione:
MEDIAZIONE FACOLTATIVA: le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della controversia, senza dunque ricorrere al Giudice.

MEDIAZIONE DEMANDATA: il giudice può invitare le parti a tentare di risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di mediazione se la natura dalla causa e/o le risultanze dell'istruttoria lo suggeriscano.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: la mediazione diventa condizione di procedibilità per l’avvio del processo in alcune materie (condominio, locazioni, comodato, affitto di aziende, diritti reali, divisioni, sucessoni ereditarie, patti di famiglia, risarcimento danni da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari)


2. Mediatori e Organismi di conciliazione
Per quanto qui di maggiore interesse, oltre alla previsione di talune ipotesi di “mediazione obbligatoria”, il D.M. n. 180/2010 ha introdotto rilevanti novità anche con riferimento ai requisiti necessari per potere svolgere le funzioni di mediatore.

Infatti, mentre prima era richiesta una formazione universitaria in materie giuridiche od economiche, attualmente è sufficiente il conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l’iscrizione a un ordine o collegio professionale.

In ogni caso, oltre al suddetto titolo, è comunque necessario il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso uno degli Enti di Formazione iscritti nell’apposito elenco istituito presso il Ministero della Giustizia (clicca qui per visualizzare l'elenco degli Enti di Formazione).

Il corso di formazione iniziale ha una durata complessiva non inferiore a 50 ore, è articolato in una parte teorica ed in una parte pratica ed è seguito da una prova finale di valutazione. In particolare, ai sensi del citato D.M., detti corsi devono in ogni caso avere ad oggetto le seguenti materie:
- normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione;
- metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice;
- efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;
- forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione;
- compiti e responsabilità del mediatore.

L’aggiornamento biennale, invece, avviene attraverso corsi di durata non inferiore a 18 ore articolati in una parte teorica e in una parte pratica di livello avanzato, comprensive di sessioni simulate ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione. Le materie obbligatorie sono anche in questo caso quelle sopra elencate.

Vi sono, infine, una serie di requisiti di onorabilità ossia:
- non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

Il procedimento di mediazione si svolge presso i c.d. “Organismi di mediazione” (clicca qui per visualizzare il registro degli Organismi di Mediazione), Enti Pubblici o privati che offrono specifiche garanzie di serietà ed efficienza, iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
Detti Organismi, cui i mediatori in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno iscriversi, erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, previa approvazione del Ministero della giustizia.

In definitiva, per potere svolgere l’attività di mediatore e per potersi iscrivere agli Organismi di mediazione, è necessario:

a) Il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione abilitati (50 ore + 18 ore biennali);

c) il possesso, da parte dei mediatori, di requisiti di onorabilità.
3. Il procedimento di Mediazione
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
Esso viene avviato a seguito della presentazione della relativa domanda presso l’organismo di mediazione prescelto dalle parti cui segue la designazione di un mediatore e la fissazione del primo incontro tra le parti.

Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia e se la conciliazione riesce, il mediatore redige verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore.
Al contrario, se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse. Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.

Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione.
L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è il seguente.
Valore della lite - Spesa per ciascuna parte:
Fino a € 1.000: € 65;
da €1.001 a € 5.000: €130;
da € 5.001 a € 10.000: € 240;
da € 10.001 a € 25.000: € 360;
da € 25.001 a € 50.000: € 600;
da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;
da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;
da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;
da € 2.500.001 a € 5.000.000: 5.200;
oltre € 5.000.000: € 9.200.

Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario.


4. Gli Psicologi e la Mediazione Civile
Fermo restando che si tratta di un settore ad oggi aperto a molteplici figure professionali, anche gli Psicologi, le cui competenze sono in parte sicuramente “spendibili” in un settore quale quello della mediazione, potranno ovviamente valutare l’opportunità di intraprendere detta attività .
Ci si riferisce, ad esempio, alle competenze di comunicazione strategica, competenze di anticipazione, di progettazione, di osservazione, di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia, gestione dei conflitti ecc.

Tuttavia, benché lo Psicologo sia in possesso di competenze spendibili nel campo della mediazione, sarà comunque necessario acquisire conoscenze tecniche indispensabili per gestire un processo di conciliazione in ambito civile o commerciale
In ogni caso, non può non essere evidenziato che si tratta comunque di un’attività ben diversa dalla nostra professione (basti pesare all’oggetto, alle finalità e alla tipologia di utenti cui generalmente è rivolto un intervento psicologico) e, difatti, quello in esame è un settore di aperto (e di interesse) a molteplici figure professionali.


Auspichiamo di avere contribuito a chiarire almeno in parte eventuali dubbi su tale normativa, precisando che occorrerà comunque attendere di verificare come essa si articolerà e verrà affrontata nella prassi. Si tratta, infatti, di una disciplina in sede di prima applicazione che, in quanto tale, sembra suscettibile di adeguamenti e modifiche specie alla luce dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati da autorevoli giuristi (oltre che dagli Ordini degli Avvocati) in merito a vari aspetti del D.Lgs. n. 28/2010 e, da ultimo, confermati anche dal T.A.R. Lazio che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale.


"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"
(clicca qui per visualizzare il testo completo del decreto)

"Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione"
(clicca qui per visualizzare il testo completo del decreto)