Attività psicologica in farmacia

In riferimento all’attività dello Psicologo in farmacia, occorre innanzitutto premettere che le Aziende USL hanno il compito di vigilare sull’attività posta in essere presso le farmacie, sulle quali gravano limiti e divieti di varia natura.

Nel 2013 l’Azienda USL di Reggio Emilia, dopo aver rilevato una forte difformità nell’interpretazione delle norme da parte dei titolari di farmacie, ha richiesto parere alla Regione sulla corretta applicazione delle disposizioni normative che individuano le prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili e le specifiche prestazioni professionali erogabili in tali contesti.
La Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, in maniera del tutto inaspettata, ha risposto, inviando una nota a tutte le Aziende USL della Regione, che (per quanto qui di pertinenza) recitava “la presenza nelle farmacie di altre professioni sanitarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali, ad esempio, il podologo, lo psicologo, l’ottico, non sembra compatibile con il quadro normativo”.

Si tratta di una delle possibili interpretazioni dell’art. 102 del T.U.LL.SS., Testo Unico delle Leggi Sanitarie, che recita “il conseguimento di più lauree o diplomi da' diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie. […]”.

Tale articolo può infatti essere interpretato come divieto di “cumulo soggettivo”, cioè divieto per la figura del farmacista di esercitare anche altre professioni sanitarie oppure come divieto di “cumulo oggettivo”, cioè di esercizio, all’interno dei locali della farmacia, di altre attività sanitarie da parte di professionisti diversi dal farmacista.

Nel corso degli anni sembra che la Regione Emilia-Romagna abbia modificato la propria posizione, seppur in maniera implicita, acquisendo un orientamento meno restrittivo (in particolare con la Legge Regionale n. 57 del 3 marzo 2016).

In ogni caso la complessità interpretativa dell’art. 102 del T.U.LL.SS è sempre stata riconosciuta in sede giurisprudenziale. Numerose sentenze, tra le quali la più autorevole e meritevole di citazione è la n. 3357/17 del Consiglio di Stato, hanno a tutti gli effetti assunto un orientamento concorde nell’interpretare l’articolo in questione come riferito al solo “cumulo soggettivo”, con divieto dell’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione o arte sanitaria da parte della stessa persona, permettendo quindi la presenza di altri professionisti sanitari all’interno della farmacia, fatta eccezione per i professionisti abilitati a prescrivere farmaci.

Nell’intento di superare una volta per tutte l’ambiguità di tale articolo, il ddl Lorenzin (relativo al riordino delle professioni sanitarie) contemplava, all’art. 16, una specifica previsione tesa a modificare l’art. 102 del T.U.LL.SS per evitarne errate interpretazioni.
Con la conversione in Legge del ddl Lorenzin (L. 3/2018) è tuttavia stata soppressa tale previsione, ma numerose fonti istituzionali (FOFI, Federfarma, ecc.), oltre all’orientamento della giurisprudenza sopracitato, sostengono che tale eliminazione non comporti un ritorno all’interpretazione restrittiva della norma.  

Questa lunga premessa ha l’obiettivo di rendere consapevoli tutti i Colleghi interessati a svolgere attività psicologica in farmacia della complessità e dell’incertezza della questione

A scanso di equivoci, è opportuno ribadire che il nostro Ordinamento professionale NON contempla alcuna preclusione rispetto alla possibilità dello psicologo di esercitare presso le farmacie. Se un dubbio ancora sussiste, esso riguarda solo l’Ordinamento professionale dei farmacisti e, quindi, questi sono gli unici soggetti eventualmente suscettibili di sanzione. Per tale ragione raccomandiamo di suggerire sempre ai titolari delle farmacie che intendono avviare una collaborazione in tal senso di chiedere un parere preventivo al proprio Ordine di appartenenza.

Le uniche raccomandazioni professionali del nostro Ordine relative allo svolgimento dell’attività psicologica in farmacia riguardano la sussistenza, anche in tale sede, di tutte le condizioni ed i requisiti necessari in generale previsti per una corretta erogazione (e fruizione) delle prestazioni psicologiche (es. rispetto della privacy del paziente, contesto decoroso e rispettoso della dignità professionale e della riservatezza dell’utente ecc.).

A maggio 2019 il CNOP – Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi ha diffuso delle Linee di Indirizzo specifiche, consultabili a questo link: http://www.psy.it/wp-content/uploads/2019/05/Linee-Guida-Psicologia-in-Farmacia.pdf