Esercizio abusivo della professione di psicologo

L’esercizio delle professioni intellettuali è regolamentato in Italia dall’art. 2229 del Codice Civile che recita: “La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”.

Per quanto riguarda la Professione di Psicologa/o, essa è stata regolata nel nostro Paese dalla Legge n. 56/1989 e smi.

Attualmente gli unici titoli legalmente riconosciuti in Italia per le attività in ambito psicologico e/o psicoterapeutico sono i seguenti:
La professione di psicoterapeuta può essere esercitata sia da psicologi sia da medici in possesso di specifici requisiti e iscritti ai relativi Albi professionali presso i rispettivi Ordini.

L’esercizio abusivo si configura ogni qualvolta, senza titolo, venga di fatto svolta un’attività che sia chiaramente riconducibile a una professione per la quale la legge prevede l’obbligo di iscrizione ad un Albo o elenco.

L’abusivismo è disciplinato dall’articolo n. 348 del Codice Penale che recita: "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000". Fra le altre cose, la condanna comporta l'interdizione da uno a tre anni dalla professione regolarmente esercitata, se l’abusivo è iscritto a un Ordine o Collegio professionale. Al professionista che avesse contribuito a far commettere il reato da altri, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 15mila a 75mila euro.

I titoli di Dottore in tecniche psicologiche, Psicologa/o e Psicoterapeuta e sono protetti e non possono essere utilizzati da persone che non sono iscritte all'Albo degli Psicologi (Sez A o B) o nelle liste degli psicoterapeuti degli Albi degli Psicologi o dei Medici. In questo caso si parla di “usurpazione di titolo” e si tratta di un illecito amministrativo: era un illecito penale (previsto e punito dall’art. 498 c.p.) oggi depenalizzato dall’art. 43 del d.lgs n. 507/1999 che prevede “la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro”.
La cronistoria dell'impegno del nostro Ordine nel contrasto all’esercizio abusivo
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anno 2020
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