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Educatori Professionali socio-sanitari e socio-pedagogici

Informiamo gli Iscritti, che il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 ha istituito presso gli “Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”(Ordini TSRM e PSTRP) 18 elenchi speciali tra i quali è ricompreso quello per lo svolgimento delle attività previste dal profilo della professione sanitaria di Educatore professionale.

Segnaliamo che, con circolare n. 87/2919 (clicca qui), la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP ha chiarito che l’obbligo di iscrizione riguarda tutti gli EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-SANITARI di cui al DM 520/98, ma non gli Educatori professionali socio-pedagogici i quali, ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, appartengono a una professione non organizzata in ordini o collegi.

La domanda di iscrizione all’elenco speciale si effettua sul portale della Federazione Nazionale dell’Ordine TSRM PSTRP  (https://iscrizioni.alboweb.net/) e deve essere effettuata entro il 30 giugno 2020 (la scadenza inizialmente fissata al 31/12/2019 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 è stata prorogata, su richiesta della Federazione, all'interno del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" pubblicato il 30/12/2019). Precisiamo che la valutazione dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco speciale di Educatore professionale compete agli Ordini TSRM e PSTRP. Per consultare il testo completo del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 clicca qui

Resta fermo che gli EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI, ai sensi della Legge n. 205/2017 c.d. Legge “Iori”, in mancanza del titolo di laurea corrispondente possono acquisire, in via transitoria, la relativa qualifica previo superamento di un apposito corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU da intraprendere entro il 01/01/2021, fermo restando il possesso di uno dei seguenti requisiti alla data del 01/01/2018:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è riconosciuta inoltre a coloro che, alla data del 01/01/2018, erano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato a condizione che, alla medesima data, avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, oppure avessero almeno venti anni di servizio.

Precisiamo che la distinzione tra i due profili (Educatore socio-sanitario e socio-pedagogico) può essere complessa ed è tuttora oggetto di dibattito tra gli organismi a vario titolo coinvolti, che hanno inoltre richiesto una proroga per l’iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP, la cui scadenza al momento è fissata al 31.12.2019. Invitiamo quindi i Colleghi interessati a monitorare gli eventuali sviluppi.

Ai Colleghi in dubbio relativamente al profilo di Educatore al quale potrebbero appartenere, suggeriamo innanzitutto di verificare con il proprio datore di lavoro l’inquadramento contrattualeConsigliamo inoltre di contattare la Federazione Nazionale dell’Ordine TSRM e PSTRP, ente competente per la valutazione dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco speciale di Educatore professionale, al fine di ricevere chiarimenti circa la possibilità di iscriversi a tale elenco speciale.
A tal proposito ricordiamo che il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 stabilisce che “agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1,  possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:

a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che  svolgono  o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo  della professione sanitaria di riferimento:
      1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore della legge n. 145 del 2018;
      2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate, in  virtu'  di  una procedura selettiva pubblica;
  
b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano  svolto  le  attivita'  professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
      1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore della legge n. 145 del 2018;
      2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni  nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare  a  svolgere  le attivita' professionali dichiarate;
      3.  che  possano   dimostrare   l'effettivo   inquadramento   e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata;
 
c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo  della  professione  sanitaria  di riferimento:
      1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
        I.  dal  possesso   di   partita   I.V.A.   fin   dall'inizio dell'attivita' libero professionale e/o la copia dei contratti  delle collaborazioni espletate;
        II. dalla documentazione fiscale comprovante  lo  svolgimento dell'attivita' professionale nel mese di riferimento;
        III.  da  ogni  altro  eventuale  atto  utile  a   dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attivita' professionale dichiarata;
      2. che siano in possesso  di  un  titolo  il  quale,  all'epoca dell'inizio dell'attivita'  libero  professionale  o  per  successive disposizioni nazionali o regionali,  abbia  permesso  di  svolgere  o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate”.