Data:

Novità fiscali introdotte dalla manovra finanziaria in vigore dal 1° gennaio 2020

La recente manovra finanziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ha introdotto alcune importanti novità fiscali che interessano anche la nostra categoria. Le fonti ufficiali sono la Legge di Bilancio (LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160) e il Decreto Fiscale (convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157).
Di seguito trovate il parere del consulente fiscale del nostro Ordine suddiviso per punti.

OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI "ELETTRONICI"
Rimane in vigore l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di credito e di debito anche se non sono previste sanzioni per chi non ottemperi a questo obbligo. Tuttavia, per i nostri pazienti le spese sanitarie divengono detraibili esclusivamente se pagate con mezzi tracciabili. Pertanto per poter detrarre al 19% le spese sanitarie sostenute per prestazioni di psicologi o psicoterapeuti liberi professionisti è necessario che il cliente/paziente NON paghi in contanti ma con mezzi di pagamento tracciabili, tra i quali bonifici, assegni, bancomat, carta di credito, ecc.
Per utleriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata, reperibile nella sezione PER IL PROFESSIONISTA, alla voce “La professione” > “Info fiscali” (clicca qui).

FATTURAZIONE ELETTRONICA
È stato esteso a tutto il 2020 il divieto di emettere fatture elettroniche a chi già era oggetto di questo divieto nel 2019. Rimane soggetto a differenti interpretazioni se tale disposizione si applichi a tutte le fatture che abbiano ad oggetto prestazioni sanitarie (come richiesto dal Garante per la Privacy) o solo alle fatture emesse a committenti privati. Il nostro consulente fiscale propende per la prima ipotesi.
Rimane l’obbligo di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata del nostro sito web (clicca qui).

IMPOSTA DI BOLLO
Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che prima avveniva trimestralmente, dal 2020 potrà avvenire semestralmente (16 giugno e 16 dicembre) se l'importo dovuto annuo non supera il valore di 1.000 euro.

REGIME FORFETARIO
È stato inserito il divieto di applicare il regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (tra cui il principale è il reddito da pensione) eccedenti l’importo di 30.000 euro (imponibile irpef), a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato.
Per maggiori informazioni suggeriamo di consultare il proprio commercialista di fiducia.

UTILIZZO DEL CONTANTE
Dal 1° luglio 2020 è vietato il trasferimento di denaro tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.000 euro. Prima la soglia era di 3.000 euro.

Sono stati inoltre aggiornati i moduli per il consenso informato e pattuizione del compenso (clicca qui) e i modelli Psy 2019 (clicca qui) con l’aggiunta dell’informativa sulla detraibilità.

Infine, cogliamo l’occasione per ricordare che, come ogni anno, entro il 31 gennaio è obbligatorio inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle fatture sanitarie rivolte a persone fisiche. Maggiori informazioni nella pagina dedicata del nostro sito web (clicca qui).